distribuzione utili nella società semplice
Babbo Natale, invece del solito maglione con le renne, ci ha portato la nuova finanziaria.
Alcune norme hanno introdotto ulteriori complicazioni, come nel caso della distribuzione utili nella Società Semplice.
Questo tipo di società è spesso usata come Holding di famiglia, ovvero per detenere quote di altre società.
Prima dell’arrivo della nuova finanziaria, la Società Semplice che deteneva quote o azioni di altre società non era coinvolta nel processo di distribuzione utili in quanto finivano direttamente nella dichiarazione del socio.
Questo probabilmente rendeva la tassazione più onerosa, anche se meno complicata.
L’articolo 32-ter della finanziaria introduce un meccanismo secondo il quale la società “figlia” che distribuisce utili deve andare a verificare chi sia il reale percettore del dividendo.
Se invece la distribuzione utili avviene in favore di una SAS oppure di una SNC allora il reddito sarà dichiarato dalla società, ma solo per il 58,14% di quanto percepito.
Nel caso di distribuzione utili a favore di un soggetto IRES, ovvero di un ente commerciale oppure di una società di capitali, allora si applica la PEX.
La PEX (Partecipation Exemption) è un’agevolazione che ti permette di dichiarare solamente il 5% di quello che hai percepito come distribuzione utili, ovvero paghi solamente l’1,2% sugli importi.
Se si tratta di una persona fisica deve applicare la ritenuta d’imposta al 26%.
Tuttavia sembra che non si possa applicare il regime transitorio che prevede il trattamento più favorevole per gli utili formati prima del 31/12/2017.
In altre parole se hai una società puoi distribuire gli utili maturati fino al 2018 con una tassazione migliore, ma non è chiaro se vale anche se il “socio” è la tua Società Semplice!
Ci sono inoltre dei punti ancora da chiarire, come ad esempio chi debba compilare la certificazione ed il modello 770, ovvero se debba provvedere la società che ha fatto la distribuzione utili oppure la Società Semplice che li ha percepiti.
Un altro punto da chiarire è fino a dove si possa spingere l’attività di verifica da parte della società che provvede alla distribuzione utili.
Infatti la società che paga i dividendi deve assolutamente conoscere quale sia lo status giuridico dei soci che stanno dietro alla Società Semplice.
Questo perché deve sapere se applicare o meno le ritenute e (soprattutto) capire di chi possa essere la responsabilità in caso di errori.
Non sempre questa verifica è un’operazione semplice che si esaurisce con delle visure camerali perché la Società Semplice può incorporare un diritto di divisione degli utili diverso dalle quote di partecipazione.
L’eventuale scrittura privata che ha modificato la distribuzione utili è infatti “privata”… quindi non la trovi con una semplice ricerca su internet!
Appare ragionevole che possa bastare una dichiarazione dei soci che attesti le informazioni, tuttavia la legge prevede che la verifica debba essere fatta al momento del pagamento (e non della delibera).
A complicare ulteriormente la questione potrebbero intervenire eventuali società fiduciarie interposte per ragioni di riservatezza oppure azioni dematerializzate immesse in deposito presso gli intermediari finanziari.
distribuzione utili, alcune considerazioni
Quanto inserisci nel tuo business la strategia della distribuzione utili devi (ovviamente) prestare molta attenzione ai risvolti fiscali e questo mi porta a tre considerazioni:
il fisco italiano continua ad avere la caratteristica di complicare anche le cose più semplici e di modificare gli assetti di tassazione con una frequenza esasperante
all’interno di queste complicazioni molto spesso si formano delle zone di minore tassazione che puoi sfruttare a tuo vantaggio
per fare impresa in Italia devi assolutamente conoscere e sfruttare tutte le agevolazioni fiscali perché altrimenti rischi di pagare anche dove non è necessario
Ti auguro una buona pianificazione fiscale!
Buon giorno Dott. Tonci
Nella lettura delle sue istruzioni, non mi risultano chiare le norme della erogazione dei dividendi nel passaggio dalla Società partecipata alla Società Semplice Holding.
E’ corretta l’interpretazione secondo la quale :
nel primo passaggio dalla Società erogante alla Semplice Holding si applica il regime PEX ( IRES 24% sul 5% del valora dell’intero dividendo);
nel secondo passaggio dalla Società Semplice Holding al Socio percettore dei dividendi si applica l’Imposta Sostitutiva (26%) ?????
Buongiorno Gianfranco,
dalla società partecipata alla Società Semplice andrà applicato il regime del ricevente.
Questo vuol dire che c’è un solo passaggio di tassazione che, per le persone fisiche, è del 26%.
Saluti
MT